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Linee di orientamento per una corretta informazione sanitaria.

Care/i  Colleghi,

Mi duole segnalare che ultimamente imperversano sui siti Internet e i Social Network casi di pubblicità sanitaria non corretta che interessano iscritti della nostra provincia. Ritengo quindi con la collaborazione dei componenti della CAO di fare chiarezza partendo dai termini.                             

Definizione di pubblicità promozionale : la pubblicità promozionale ha lo scopo di  promuovere prodotti , stimolando dei bisogni, influenzando le scelte e le abitudini del cittadino.                                                                                                           Data questa premessa è evidente che in quanto medici non possiamo nè dobbiamo fare pubblicità promozionale (non vendiamo prodotti ma curiamo le persone), correttamente possiamo fare informazione sanitaria, (pubblicità informativa) di seguito i riferimenti per un’informazione sanitaria corretta.

Recentemente alcune sentenze tra cui quella della CCEPS hanno ridefinito le regole per una corretta informazione sanitaria integrando e aggiornando la complessa normativa che regola l’informazione in Sanità chiarendo che non devono comparire elementi di “carattere promozionale o suggestionale”. Trovano conferma le norme che derivano dalla Direttiva Comunitaria 2001/31/CE che, in tema di pubblicità, fanno riferimento al rispetto delle regole di deontologia professionale e dell’indipendenza, dignità, onore della professione, segreto professionale e lealtà verso pazienti e colleghi.

La pubblicità informativa sanitaria, inoltre, deve essere “accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non deve divulgare notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale”.

Non è ammessa pertanto la diffusione di notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario, o su particolari tecniche che possano generare aspettative illusorie, false, non supportate scientificamente, o che possano procurare timori infondati, spinte consumistiche o comportamenti inappropriati. La finalità è di evitare che una informazione di tipo suggestionale possa influenzare le scelte dei cittadini in un ambito estremamente sensibile come quello della salute.

È possibile comunicare numerosi aspetti dello studio/struttura professionale.

Per il personale sanitario è possibile fare riferimento al possesso di titoli attinenti alla professione quali: specializzazioni e master se conseguiti in Università riconosciute in Italia, non possono essere indicati come master i corsi privati o conseguiti in Università o all’estero senza riconoscimento legale in Italia.

Si possono descrivere le branche praticate, descrivendole sinteticamente (implantologia o conservativa ecc) ma non sono consentite dizioni ingannevoli quali: specialista in implantologia o protesi etc. perché tali specialità non esistono.

La denominazione e la descrizione dello studio/struttura deve evitare definizioni ingannevoli che possano essere interpretate come riferite a una complessità strutturale, organizzativa e di prestazioni inesistente.

Infine possono essere indicati, giorni di apertura e orari, dotazioni tecnologiche e onorari.

Nella comunicazione del costo delle prestazioni, una cattiva informazione va a discapito del cittadino che spesso non è consapevole che al di sotto di certi parametri non è possibile assicurare professionalità, sicurezza e qualità della prestazione o può essere indotto all’esecuzione di specifiche terapie o prestazioni non necessarie.

Il corrispettivo della prestazione professionale (parcella) deve essere omnicomprensivo di tutti i costi e le voci che lo compongono non possono essere scorporate ingannando il paziente sull’effettivo costo complessivo della terapia. Non si devono, inoltre, proporre sconti sulle parcelle o qualsivoglia tipo di prestazioni gratuite in quanto sono informazioni di tipo promozionale e rendono l’informazione non trasparente.

Nelle comunicazioni tramite i siti Internet e i Social Network è raccomandata il rispetto dei principi dell’HON Code, che definiscono i criteri di qualità dell’informazione sanitaria in rete.

In ogni caso, seppure ormai non sia previsto un parere preventivo, la vostra Commissione Albo Odontoiatri è sempre disponibile a valutare insieme ai Colleghi se il messaggio informativo che si vuole diffondere sia adeguato, concertando eventuali cambiamenti o correzioni prima della diffusione, consapevoli che la condivisione sia la strada più efficiente per tutelare la salute e il diritto alla libera scelta dei cittadini.

AL TEMPO STESSO CON LA PRESENTE SI FA ESPRESSO AVVERTIMENTO AGLI ISCRITTI, al fine di evitare inosservanze che potrebbero determinare provvedimenti disciplinari a contenere le proprie comunicazioni informative a quanto sopra richiamato, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, rimuovendo con decorrenza immediata eventuali messaggi o pubblicità non in linea con le norme, soprattutto dai siti web, social network, redazionali, luoghi e mezzi pubblici.

AI DIRETTORI SANITARI DI COMUNICARE, TEMPESTIVAMENTE ALL’ORDINE IL PROPRIO INCARICO nonché l’eventuale rinuncia ed a riportarlo sulle targhe, carta intestata e qualsiasi comunicazione sanitaria della struttura che dirigono, pena provvedimento disciplinare e possibile sospensione dell’autorizzazione amministrativa della struttura, per un periodo da sei mesi ad un anno.

Per scaricare il documento integrale con i riferimenti di legge clicca qui

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Alessandro Serena
Alessandro Serena
Presidente CAO OMCeO di Pordenone

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