Con la pubblicazione della comunicazione ISIN sulla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2021 dell’operatività del sistema informatico per l’acquisizione di dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui materiali e rifiuti radioattivi, iniziano a decorrere i novanta giorni, secondo quanto disposto dal D.Lgs n.101/2020, entro i quali i soggetti e le imprese che detengono, producono o gestiscono dette sorgenti, materiali e rifiuti sono tenuti a registrarsi sul sistema informatico, denominato “STRIMS”, tramite accesso all’apposita sezione del sito istituzionale di ISIN e comunicare, in via telematica, i dati richiesti.
Come noto, le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive, sono esentate dagli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dall’art. 48 del D.Lgs. n. 101/20, nelle more dell’emanazione dell’accordo di cui al comma 4 del predetto articolo. L’esenzione dagli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dall’art. 48 del D.Lgs. n. 101/20, non riguarda, inoltre, gli obblighi di comunicazione della spedizione dei rifiuti radioattivi eventualmente prodotti dalla manipolazione di materie radioattive. Le strutture sanitarie, pertanto, che conferiscono rifiuti radioattivi a soggetti autorizzati, sono tenute a registrarsi entro i novanta giorni dalla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale e trasmettere le relative comunicazioni.
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