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martedì 16 Luglio 2024
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Odontoiatria e medico competente

In seguito a diverse richieste da parte dei Colleghi iscritti all’ Ordine, la Commissione Salute e Sicurezza del Lavoro di codesto Ordine, che ringrazio, ha cercato di fare chiarezza.

Con la presente nota si vuole portare alcuni elementi di certezza sulla necessità o meno di attivare collaborazioni con un Medico Competente (Art. 2, c.1, lett.h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)

L’argomento della sorveglianza sanitaria negli studi Odontoiatrici e quello della nomina del MC è stato più volte trattato a livello nazionale. La stessa FNOMCeO nel 2012 aveva preso posizione negando in tale occasione l’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria. Da allora l’interpretazione della norma ha avuto alcune evoluzioni non sempre coerenti se non talora francamente contraddittorie. Tale obbligo com’è noto discende dalla applicazione del D.Lgs.81/08 che pone come elemento da privilegiare, nel percorso di prevenzione, la redazione del documento di valutazione del rischio in rapporto allo specifica situazione tecnico-organizzativo-procedurale del singolo studio odontoiatrico. Per tale ragione si sono sempre più consolidate varie argomentazioni a sostegno della necessità di attivare una adeguata collaborazione con la figura del Medico Competente (MC). Tale tesi ha trovato riscontro di singoli Ordini provinciali, di alcune sigle sindacali e di Linee di indirizzo regionali. La pandemia da Covid-19 in atto ha rinnovato l’attenzione su queste tematiche assegnando a tutte le figure della prevenzione previste dal D.Lgs. 81/08 (compreso il Medico Competente) compiti strategici per una efficace prevenzione della diffusione del virus nei luoghi di lavoro. Molte indicazioni operative in questo ambito sono state chiarite a seguito di alcuni Decreti emanati durante lo stato di emergenza in atto. Anche indipendentemente dal periodo contingente, in più occasioni sono state ricordate le responsabilità in capo al Datore di Lavoro nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori subordinati o ad essi equiparati. Con tali premesse si ritiene opportuno precisare quanto segue. La sorveglianza sanitaria è disciplinata dagli artt. 25, 38, 39, 40, 41 e 42 del D.Lgs. 81/08 nei quali è previsto che il datore di lavoro, in presenza di lavoratori subordinati o ad essi equiparati e sulla base della valutazione dei rischi effettuata e degli obblighi normativi vigenti, predisponga l’esecuzione d’accertamenti sanitari sui lavoratori nominando un MC.La figura professionale del MC è indipendente dal Datore di Lavoro, deve collaborare alla valutazione dei fattori di rischio, organizzare la sorveglianza sanitaria secondo un protocollo concordato contribuire alla formazione degli addetti. Egli esprime una valutazione d’idoneità al compito lavorativo specifico (con eventuali limitazioni e/o prescrizioni a scopo protettivo e preventivo). La letteratura scientifica nazionale ed internazionale e le esperienze maturate dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL), indicano che presso uno studio odontoiatrico vengono svolte attività che comportano rischi per la salute soprattutto di tipo allergologico, biologico, chimico ed ergonomico, a carico sia dell’odontoiatra, sia dell’assistente alla poltrona o dell’igienista dentale. I rischi sopra indicati sono potenzialmente presenti, seppure naturalmente con diverso livello, in tutti gli studi odontoiatrici. Pur riconoscendo che il titolare di uno studio odontoiatrico è nella maggioranza dei casi un sanitario (fatto che presupporrebbe una maggiore percezione del rischio e sensibilizzazione alle problematiche della prevenzione), è altrettanto evidente che egli dovrà, nel rispetto della Legge e al pari di tutte le altre attività lavorative, condurre la valutazione dei rischi secondo consolidati principi della Medicina del Lavoro e dell’Igiene e Tossicologia Industriale. A tal fine, in considerazione delle peculiarità e molteplicità dei rischi specifici prevedibili in un ambulatorio odontoiatrico, è necessario che tale valutazione del rischio venga effettuata con il contributo del MC. Il ruolo del MC è giustificato anche per le tematiche relative all’idoneità lavorativa alla mansione specifica, atto conclusivo della sorveglianza sanitaria, aspetto quanto più attuale e necessario in presenza di rischio biologico. A questa figura vengono assegnati in questo periodo pandemico, importanti compiti in tema di tutela dei lavoratori fragili e più in generale nelle azioni di prevenzione e contenimento della infezione. Tra i vari temi di particolare rilievo generale vi è quello poi delle vaccinazioni per il quale il MC può svolgere un ruolo essenziale di sostegno. A puro titolo esemplificativo riprendendo le Linee Guida della regione Lombardia per gli operatori addetti a studi dentistici il Medico Competente potrebbe proporre il seguente protocollo sanitario di minima qualora il documento di valutazione del rischio prevedesse la necessità della sorveglianza sanitaria:

  • visita medica all’inizio dell’attività lavorativa (pre-assuntiva e preventiva);
  • vista medica periodica;
  • esami di laboratorio con frequenza triennale comprendenti: emocromo con formula,
  • glicemia, transaminasi, γGT, marcatori HBV e HCV;
  • vaccinazione per HBV (qualora vi siano ancora lavoratori non immunizzati) e SARS COV-2;
  • visite straordinarie per lavoratori con problematiche particolari (es.: lavoratori sensibilizzati, fragili, etc.);
  • visite per gli impiegati amministrativi addetti all’uso di videoterminale come da Titolo VII del D.Lgs. 81/08 22 Febbraio 2021

La Commissione Salute e Sicurezza del Lavoro dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pordenone. per l’allegato clicca qui

Alessandro Serena
Alessandro Serena
Presidente CAO OMCeO di Pordenone, Presidente CAO FROMCeO regione FVG

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