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martedì 17 Settembre 2024
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PARERE DELLA CAO IN MERITO ALL’APERTURA IN FORMA AUTONOMA DI UNO STUDIO DI IGIENE DENTALE 

Dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato sull’argomento, il cui parere era stato richiesto dalle CAO del FVG assieme alle Associazioni di Categoria ANDI ed AIO del Friuli Venezia Giulia, sulla stampa di settore sono apparsi diversi articoli non sempre chiari in merito all’apertura di studio in forma autonoma. La CAO Nazionale ripercorrendo i vari iter legislativi esprime un parere circostanziato in merito alla possibilità da parte di un professionista laureato in igiene dentale di esercitare l’attività libero professionale di igienista dentale in un proprio studio in completa autonomia (ed in altro luogo) rispetto ad uno studio odontoiatrico, tale parere è negativo per le seguenti motivazioni: 

-dal tenore letterale della normativa di cui all’art. 1, comma 3, del D.M. 137/99 l’igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria, dunque l’ordinamento conferisce al medesimo autonomia professionale nelle attività di sua stretta pertinenza (ablazione del tartaro, levigatura delle radici, etc.), ma non sino al punto da elidere la necessità della compresenza, all’interno della medesima struttura o studio professionale, dell’odontoiatra. Ciò in quanto l’attività sanitaria svolta dall’igienista, essendo ritenuta potenzialmente pericolosa, non può essere svolta senza la supervisione di un odontoiatra (intesa come presenza dello stesso nella struttura sanitaria in cui l’igienista opera) al precipuo fine di tutelare la salute dei pazienti in caso di complicazioni; 

-l’appartenere ad un Albo professionale, come stabilito dall’art. 1 del decreto del Ministro della salute di determinazione della composizione delle commissioni di albo all’interno dell’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, non muta il “campo di attività” così come identificato dall’art 1, comma 1, del D.M. 137/99: “l’igienista dentale è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria”; 

-un’ordinamento didattico universitario, così come un parere espresso dalla Regione, non possono mutare quanto a priori delineato da una fonte normativa sovraordinata, quale il D.M. 137/99, fonte di grado superiore all’interno del sistema delle fonti del diritto. 

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Alessandro Serena
Alessandro Serena
Presidente CAO OMCeO di Pordenone, Presidente CAO FROMCeO regione FVG

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