25 C
Pordenone
martedì 16 Luglio 2024
HomeIN EVIDENZANomina dell'esperto in radioprotezione il parere della FNOMCeO

Nomina dell’esperto in radioprotezione il parere della FNOMCeO

L’art. 7, comma 1, n. 38, del D.Lgs. 101/2020 definisce l’“esercente” come una
persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della
legislazione vigente ai fini dell’espletamento di una pratica o di una sorgente di
radiazioni. Ciò significa che l’esercente è il soggetto coinvolto dal punto di vista
normativo e legale, nella autorizzazione sanitaria e nella detenzione della
apparecchiatura radiologica, apertura, utilizzo e cessazione della pratica
radiologica. Inoltre, ai sensi dell’art. 163, comma 11, del succitato decreto il
responsabile dell’impianto radiologico e lo specialista in fisica medica tengono conto
delle raccomandazioni e delle indicazioni europee e internazionali riguardanti i
programmi di garanzia della qualità e i criteri di accettabilità delle attrezzature
radiologiche utilizzate nelle esposizioni di cui all’articolo 156, commi 2 e 3.
Dunque “esperto di radioprotezione”(ERP) è “la persona, incaricata dal datore di
lavoro o dall’esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l’esperienza
necessarie per gli adempimenti di cui all’articolo 130. Le capacità e i requisiti
professionali dell’esperto di radioprotezione sono disciplinate dall’articolo 130;
(…)”.
Il tenore delle norme in esame, in combinato disposto con la definizione di cui all’art. 7,
comma 1 del D.Lgs. 101/2020, lascia chiaramente intendere che la nomina
dell’esperto di radioprotezione sia in capo solo ed esclusivamente all’esercente in
quanto responsabile organizzativo della pratica radiologica che determini
esposizione a fini medici nonché al datore di lavoro, che può ben coincidere con
l’esercente, soggetto tenuto a garantire in ogni caso la tutela della salute dei
lavoratori.
In conclusione, alla luce delle su esposte osservazioni in riferimento alla
fattispecie in esame, posto che bene primario per la professione medica e
odontoiatrica resta ed è sicuramente la tutela della salute del cittadino, si rileva ai
sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 101/2020 l’obbligo del medico chirurgo specialista o
dell’odontoiatra che collabori presso una struttura di richiedere e di ottenere dall’
dall’esperto di radioprotezione (ERP) dell’esercente la relazione già esistente
redatta ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 101/2020, avendo cura di fornirgli le informazioni sulle attività che ivi svolgerà.

pertanto, il lavoratore autonomo abilitato alla radiodiagnostica complementare che collabora con una struttura sanitaria in cui è attiva tale pratica è tenuto a conoscere ai fini radioprotezionistici tutte le peculiarità della medesima compartecipando del contenuto della suddetta relazione, non sussistendo alcun obbligo di nomina da parte del medico chirurgo specialista o dell’odontoiatra di un proprio specifico personale esperto di radioprotezione (ERP).

Per scaricare il documento integrale clicca qui

Alessandro Serena
Alessandro Serena
Presidente CAO OMCeO di Pordenone, Presidente CAO FROMCeO regione FVG

Post Preferiti