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mercoledì 23 Aprile 2025
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Gli Odontoiatri possono e devono fare il certificato telematico di malattia per i propri pazienti.


Che cos’è il “Certificato Telematico”?
Dal settembre 2011 la normativa ha previsto la trasmissione dei certificati di malattia dei lavoratori dipendenti per via telematica, a cura del medico prescrittore.
In buona sostanza il medico, dotato delle credenziali di accesso al sistema informatico, compila il certificato di malattia sul computer e lo invia all’INPS, evitando così il rilascio cartaceo all’assistito. Il sistema genera un numero di protocollo attribuito al singolo certificato e tramite questo numero, sia il lavoratore che la sua azienda possono prendere visione del certificato emesso.

L’obbligo del certificato telematico riguarda anche gli Odontoiatri?
Sì, anche gli Odontoiatri, come tutti i liberi professionisti, sono tenuti a rilasciare il certificato telematico di malattia ai loro pazienti-lavoratori quando ritengono di assegnare dei giorni di prognosi dopo un intervento odontoiatrico.
Anche gli Odontoiatri, infatti, possono disporre delle credenziali di accesso al portale “Sistema TS” dal quale è possibile generare il certificato di malattia telematico. Chi non fosse accreditato o avesse smarrito le credenziali può richiederle via mail all’Ordine di appartenenza, nel nostro caso : segreteria@omceo.pn.it

Si possono certificare fino a dieci giorni di malattia, oltre i dieci giorni e comunque dopo il secondo evento di malattia nel corso dell’anno sullo stesso paziente, le assenze per malattia per essere giustificate devono essere certificate da una struttura pubblica o da un medico convenzionato.
In proposito, vedasi il chiarimento della Commissione Nazionale Odontoiatri N. 88, per scaricare il documento clicca qui.

Entro due giorni dalla data del rilascio, il lavoratore deve trasmettere l’attestato alla propria azienda e, se assicurato INPS, il certificato all’Istituto previdenziale. 

Il certificato di malattia telematico riguarda tutti i lavoratori dipendenti?
Il certificato telematico è obbligatorio per tutti i lavoratori del settore privato e per la maggior parte dei lavoratori del settore pubblico.
Più precisamente, sono esclusi dal certificato di malattia telematico (e quindi hanno diritto ad ottenere il certificato cartaceo) i dipendenti pubblici appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi militari dello Stato e al Corpo dei Vigili del Fuoco.

Il medico che non può o non vuole fare il certificato telematico, può delegare un collega o rinviare la certificazione al medico di medicina generale?
Assolutamente no.
Il certificato di malattia è l’atto conclusivo di una visita medica, per cui solo il medico che ha constatato l’esistenza di una patologia è tenuto a certificare quanto ha constatato, non altri.
Proprio per questo motivo, se ad esempio il paziente viene visitato in ospedale sarà il medico ospedaliero che l’ha visitato ad emettere il certificato di malattia telematico, così come se viene visitato in un ambulatorio della ASL sarà il medico specialista ambulatoriale ad emettere il certificato. Allo stesso modo, se il paziente viene visitato da un medico privato libero professionista, sarà costui a dover rilasciare il certificato di malattia.
Non è corretto, quindi, visitare il paziente e rinviarlo al medico di famiglia o ad altro collega per il rilascio del certificato, anche perchè questa situazione esporrebbe il medico certificatore all’accusa di falsa certificazione perchè certifica qualcosa che non ha direttamente e personalmente constatato.
Questi principi ovviamente valgono anche per l’eventuale certificato cartaceo.

E se il sistema telematico non funziona?
Nel caso in cui si presentino interruzioni o malfunzionamenti nel sistema informatico, essendo prioritario il dovere assistenziale, è consentito rilasciare il certificato di malattia in forma cartacea, ma è opportuno indicare sul certificato che l’utilizzo del cartaceo è dovuto al temporaneo malfunzionamento del sistema informatico (con data e ora del rilascio).

Il medico odontoiatra, all’atto del rilascio del certificato, attesta in scienza e coscienza l’incapacità all’attività lavorativa del proprio assistito dovuta a infermità direttamente constatata e non la malattia. Si ricorda in proposito che all’articolo 7, decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2008, si intende per “certificato di malattia”: «l’attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell’esercizio della professione, che attesti l’incapacità temporanea al lavoro, con l’indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all’articolo 2, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33». Appare utile ricordare che la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità penale afferma che «risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato» (Corte di Cassazione V sezione penale 29 gennaio 2008, n. 4451). 

 Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.  Il medico non può rilasciare il certificato sulla base di quanto riferitogli da terzi o su quanto egli non abbia constatato. Pertanto se a seguito di un intervento odontoiatrico riteniamo che il paziente necessiti di due giorni di cure e di astensione dal lavoro, si deve essere in grado di rispondere della richiesta di relativa certificazione e non rimandarla al medico di medicina generale per la relativa compilazione.  

 La certificazione è, dunque, in capo al medico e/o all’odontoiatra che visita il paziente e questo è anche un dettato del Codice deontologico che rileva art. 22  24 e 78 “Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato”. 
Pertanto l’inosservanza della regola può comportare anche sanzioni disciplinari.   

Alessandro Serena
Alessandro Serena
Presidente CAO OMCeO di Pordenone, Presidente CAO FROMCeO regione FVG

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