L’articolo 15-ter abolisce, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione di odontoiatra, il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.
Il successivo comma 4, attraverso modifiche testuali alla legge 24 luglio 1985, n. 409, stabilisce, in primo luogo(lettera a) che gli odontoiatri possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso. Tali attività verrebbero così ad aggiungersi a quelle già previste dall’articolo 2 della legge 409/1985, oggetto di novella, ossia: attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche; prescrizione di tutti i medicamenti necessari all’esercizio della professione.
In secondo luogo (lettera b)), il comma in esame consente a tutti gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri di essere contemporaneamente iscritti ad altro Albo professionale se in possesso anche di altra laurea.
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